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Sep 5
La Borsa Italiana

Storia e regole per operare sulla Borsa Italiana.

La Borsa valori

La Borsa è un Mercato dove vengono scambiati valori mobiliari e valute estere. Si tratta di un mercato secondario, perché vengono trattati strumenti finanziari che sono già stati emessi e che sono quindi già in circolazione; è inoltre un mercato ufficiale ed altamente regolamentato, sono infatti disciplinate tutte le operazioni di negoziazione, le loro modalità, gli operatori e le tipologie contrattuali ammesse. Compito della Borsa è far incontrare la domanda e l’offerta proveniente dagli operatori che immettono gli ordini di compravendita. Il lavoro degli operatori è chiamato trading dato che appunto viene scambiato uno strumento finanziario per del denaro contante.

La Borsa in Italia è quella di Milano. Borsa Italiana è la società che si occupa dell’organizzazione, della gestione e del funzionamento della Borsa di Milano, ossia del mercato finanziario italiano, al fine di promuoverne lo sviluppo e di massimizzarne la liquidità, la trasparenza, la competitività e l’efficienza della stessa. Nel 1997 Borsa Italiana ha accorpato e sostituito anche tutte le piazze di scambio minori, che svolgevano una funzione prettamente regionale. Nel 2007 Borsa Italiana si è fusa con la Borsa di Londra (London Stock Exchange). Borsa Italiana organizza e gestisce il Mercato italiano utilizzando un sistema di negoziazione completamente elettronico per l'esecuzione degli scambi in tempo reale. La funzione di vigilanza è invece esercitata da Consob e da Banca d'Italia.

Il sistema di contrattazione gestito dalla Borsa Italiana si suddivide in diversi mercati:

* MTA (Mercato Telematico Azionario) dove vengono scambiati i titoli azionari quotati in borsa, il Mercato si divide in:

segmento Blue Chip con le imprese ad alta capitalizzazione (maggiore di 1000 mn euro). Indici relativi al segmento FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap.
segmento Star con imprese con capitalizzazione tra i 40 mn euro e i 1000 mn euro che rispondono a particolari criteri di trasparenza, governance e liquidità. Indici relativi al segmento All Stars, star, techStar.
segmento Standard con imprese con capitalizzazione tra i 40 mn euro e i 1000 mn euro senza ulteriori specifiche segmento MTA international dove trovano posto le contrattazioni dei titoli azionari di imprese già quotate in borse dell'UE.
inoltre troviamo un ultimo segmento: il MTF (Mercato Telematico dei Fondi) dedicato alle negoziazioni di fondi mobiliari o immobiliari chiusi quotati e delle Investment Companies.

* MTAX dove vengono scambiati i titoli azionari di società ad alto potenziale di crescita che appartengono al settore tecnologico. Il mercato si suddivide in:

segmento Star
segmento Standard
segmento Blue Chip

* AIM Italia che ha sostituito il precedente Mercato Expandi

* MAC mercato alternativo dei capitali

* IDEM (Italian Derivatives Market) in questo mercato, nato nel 1994, sono negoziati contratti relativi agli strumenti derivati quali futures, minifutures e opzioni relativi ai titoli che rientrano nell'indice S&P/MIB

* SEDEX dove vengono negoziati covered warrant, leverage certificates, certificates della categoria investment

* MOT (Mercato Telematico delle obbligazioni e dei Titoli di Stato) in questo mercato vengono negoziati i titoli di Stato (BOT; BTP; BTPi; CCT; CTZ), obbligazioni di Enti locali, obbligazioni bancarie e corporate "plain vanilla" e strutturate non convertibili, euro-obbligazioni, obbligazioni di emittenti esteri e asset backed securities.

* ETF Plus dal 2 aprile 2007 la Borsa Italiana si è dotata di un mercato dedicato alla negoziazione degli strumenti finanziari che replicano l'andamento di mercato quali ETF (Exchange traded funds), ETC (Exchange traded commodities), ETF strutturati.

La Consob

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (l'acronimo è Consob), istituita con la legge 7 giugno 1974, n. 216, è l'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del Mercato mobiliare italiano. In relazione alle attribuzioni stabilite dalla legge, la Consob:

* regolamenta la prestazione dei servizi di investimento, gli obblighi informativi delle società quotate e le offerte al pubblico di prodotti finanziari;
* autorizza la pubblicazione dei prospetti informativi relativi ad offerte pubbliche di vendita e dei documenti d'offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto; l'esercizio dei mercati regolamentati; le iscrizioni agli Albi di settore;
* vigila sulle società di gestione dei mercati e sulla trasparenza e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, nonché sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti degli intermediari e dei promotori finanziari;
* sanziona i soggetti vigilati, direttamente o formulando una proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
* controlla le informazioni fornite al mercato dalle società quotate e da chi promuove offerte al pubblico di strumenti finanziari, nonché le informazioni contenute nei documenti contabili delle società quotate;
* accerta eventuali andamenti anomali delle contrattazioni su titoli quotati e compie ogni altro atto di verifica di violazioni delle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e di aggiotaggio su strumenti finanziari. Per le partecipazioni rilevanti viene stabilito all'art. 120 del testo unico della finanza quanto segue: una Persona fisica o Società o Ente partecipano, direttamente o indirettamente, in una società con azioni quotate in misura superiore al 2% del capitale sociale di questa, o quando una società con azioni quotate partecipa, direttamente o indirettamente, in altra società con azioni non quotate o in una società a responsabilità limitata, anche estere, in misura superiore al 10% del loro capitale. Obblighi di comunicazione Il legislatore richiede obbligatoriamente a chi detiene tali partecipazioni di comunicare alla Consob e alla società partecipata le partecipazioni possedute. La Consob (artt. 117 ss. regolamento 14 maggio 1999, n. 11971, c.d. Regolamento emittenti) ha inoltre stabilito che alcune variazioni rilevanti delle partecipazioni detenute possono comportare nuovi obblighi di comunicazione, ossia quando si partecipa in una società con azioni quotate e la partecipazione supera la percentuale del 5, 7.5, 10 e multipli di 5 o quando la partecipazione scende sotto tali percentuali o al di sotto del 2%. Una disciplina delle partecipazioni rilevanti è dettata anche per quelle società che, seppure non quotate, sono sottoposte a controllo pubblico per la rilevanza degli interessi coinvolti e per la conseguente necessità di rendere trasparenti gli assetti proprietari.
* chiunque intenda acquisire o cedere a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una SIM, in una SGR o in una SICAV deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia; la comunicazione è altresì dovuta per acquisti e cessioni comportanti aumento o diminuzione della partecipazione oltre le soglie rilevanti determinate dalla Banca d'Italia ovvero acquisto o perdita del controllo sulla società; la Banca d'Italia, entro 90 giorni dalla comunicazione, può vietare l'acquisto quando il potenziale acquirente non soddisfi il requisito della sana e prudente gestione o non consenta l'esercizio effettivo della vigilanza; l'acquisto o la cessione, una volta avvenuti, sono comunicati alla Banca d'Italia, alla Consob e alla società partecipata;
* per quanto riguarda le società bancarie, la comunicazione deve essere data dal soggetto detentore alla Banca d'Italia ed alla banca partecipata (art. 20 Testo Unico Bancario); la stessa assunzione di partecipazioni in una Banca deve essere preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia se la partecipazione è superiore al 5% o alle altre soglie dalla stessa stabilite ovvero quando, indipendentemene da tali limiti, la variazione comporta il controllo della Banca stessa; l'autorizzazione è condizionata al rispetto del requisito della sana e prudente gestione della Banca;
* una disciplina analoga, basata sull'autorizzazione preventiva all'assunzione della partecipazione da richiedere all'ISVAP e sull'obbligo di comunicazione al medesimo, si applica alle imprese di assicurazione (artt. 68 e 69 del d.lgs. 209/2005, c.d. codice delle assicurazioni).

Sanzioni: sono previste delle sanzioni per la violazione degli obblighi di comunicazione: pecuniarie (art. 193 Tuf), ma soprattutto la sospensione del voto relativamente alle azioni per le quali è stata omessa la comunicazione (vale solo per le partecipazioni in società quotate). Se la società ammette comunque il socio alla votazione, la delibera è impugnabile entro 180 giorni qualora il suo voto sia stato determinante per la formazione della maggioranza; l'impugnativa può essere proposta anche dalla Consob o dall'autorità di settore competente (Banca d'Italia e ISVAP, rispettivamente artt. 24 t.u.b. e 74 cod. ass.).

 
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